Crisi d’impresa: Nuovi obblighi e responsabilità per l’imprenditore, amministratori, organi di controllo e creditori qualificati

Crisi d’impresa Nuovi obblighi e responsabilità per l’imprenditore, amministratori, organi di controllo e creditori qualificati

Crisi d’impresa: Nuovi obblighi e responsabilità per l’imprenditore, amministratori, organi di controllo e creditori qualificati

Oltre alle principali novità contenute nel testo della riforma della L. 155/2017, che potete approfondire nel nostro articolo “Riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza: approvato il decreto”, ci preme approfondire i nuovi obblighi e responsabilità che ha introdotto il nuovo Codice Crisi d’impresa.

In particolare, si vuole condividere alcune considerazioni sui punti salienti della riforma relativi alle nuove responsabilità in capo a tre distinti soggetti:

  1. Imprenditore e Consiglio di amministrazione/amministratori
  2. Organi di controllo
  3. Creditori pubblici qualificati.

 

1) Imprenditore e Consiglio di amministrazione

I doveri e obblighi dell’imprenditore sono riportati nell’art 3 e 375 del Decreto Legislativo recante codice della crisi d’impresa. Di seguito si riporta uno stralcio dell’art. 375 comma 2°.

Art. 375 Assetti organizzativi dell’impresa

…2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Questo articolo, introduce una nuova responsabilità per l’imprenditore: la legge impone infatti a tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o cooperativa di mettere in essere investimenti in strumenti/servizi che siano in grado di rilevare tempestivamente i sintomi della crisi adottando indicatori in grado di cogliere i sintomi di una crisi futura in modo tempestivo.
Si tenga presente che quanto previsto dall’art. 375 entra in vigore a norma dell’art. 389 entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge.

Le tempistiche non sono casuali: il legislatore impone all’imprenditore di dotarsi di questi sistemi sin da subito per fare in modo che l’organo amministrativo, previo l’utilizzo dei già citati sistemi di rilevazione della crisi, abbia tempo di individuare sintomi di crisi e correggerli prima che tra 18 mesi inizino le segnalazioni dei soggetti qualificati (organo di controllo, INPS, Agenzia Entrate e in via indirette Banche).

Si tenga presente che gli amministratori e l’imprenditore a capo dell’azienda che in un futuro dovesse trovarsi in crisi non potranno godere delle misure premiali previste dall’art. 25 se non potranno dimostrare di aver vigilato sui sintomi della crisi.

2) Organi di controllo

I doveri e obblighi dell’organo di controllo sono riportati nell’art 14 del Decreto Legislativo recante codice della crisi d’impresa. Di seguito si riporta uno stralcio dell’art. 14 comma 1 e 4.

Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1) Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. …

4) Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

L’art. 14 specifica che la responsabilità sul controllo dell’azienda ai fini dell’allerta interna ricade sull’organo amministrativo, mentre all’organo di controllo spetta l’onere di:

1) vigilare sull’operato dell’organo amministrativo, verificando che questo valuti costantemente e prendendo idonee iniziative se esistano indizi che possano portare ad una crisi prospettica.

2) verificare in prima persona se esistano indizi di crisi, darne notizia all’organo amministrativo, e nel caso questo non agisca immediatamente azionare la segnalazione presso l’organo di composizione della crisi.

Da ultimo l’art. 14 introduce il ruolo delle banche nell’individuazione dei sintomi di crisi: queste dovranno avvisare l’organo di controllo quando (valutando che l’azienda presenta sintomi di una crisi futura), varieranno (in negativo), revisioneranno (in negativo) e revocheranno gli affidamenti. Ovviamente l’organo di controllo in questo caso, a meno di assunzioni di responsabilità gravissime, dovrà azionare la denuncia presso l’organo di composizione della crisi. Divieni quindi ancora più importante che le aziende tengano “verificati” i dati di centrale rischi.

3) Creditori pubblici qualificati

I doveri e obblighi dell’organo di controllo sono riportati nell’art 15 del Decreto Legislativo recante codice della crisi d’impresa. Di seguito si riporta uno stralcio dell’art. 15 comma 1.

Art. 15 Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo, .. a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti.., di dare avviso al debitore, …, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito …o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi dicontrollo della società…

Questo articolo introduce l’obbligo di segnalazione all’OCC ed agli organi di controllo da parte dei creditori pubblici qualificati (l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’agente della riscossione) a pena di inefficacia dei privilegi dei loro crediti in caso di «perdurare di inadempimenti di importo rilevante». Preliminarmente gli stessi dovranno dare avviso al debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante e se entro 3 mesi il debitore non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore qualificato ovvero non avrà chiesto ammissione ad una procedura concorsuale scatterà la predetta segnalazione.

Conclusioni

Dal presente articolo emerge la centralità del tema degli strumenti di rilevazione della crisi i quali diventano fondamentali e imprescindibili per imprenditori e amministratori di tutte le società. L’imprenditore dovrà dotarsi di sistemi di rilevazione della crisi sin da subito (30gg dalla pubblicazione in GU) per fare in modo che l’organo amministrativo, previo l’utilizzo di questi strumenti, abbia tempo di individuare sintomi di crisi e correggerli prima che tra 18 mesi inizino le segnalazioni dei soggetti qualificati.