23 Ott L’obbligo di dotarsi di sistemi di allerta: una nuova sfida per le imprese
La principale novità del Codice della Crisi d’impresa è rappresentata dall’introduzione della procedura di allerta preventiva per anticipare i tempi di emersione della crisi e consentire di intervenire prima che l’insolvenza diventi conclamata. Il dovere di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a individuare tempestivamente segnali di crisi sarà una sfida importante nell’imminente futuro. Tale assetto idoneo sarà richiesto a tutte le società (anche le srl di più piccole dimensioni e le società personali) fin da subito.
L’anticipo dei tempi
Lo scopo è quello di assicurare la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa nella consapevolezza che il grave ritardo pregiudica la continuità aziendale e il soddisfacimento dei creditori.
Tutte le fasi
Le procedure di allerta sono volte ad indurre l’impresa ad adottare in via autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi, e laddove non accada, ad attuare tali misure con l’assistenza dell’OCRI al fine di giungere ad un accordo interamente stragiudiziale. In caso esito negativo l’impresa è invitata ad avvalersi delle procedure concorsuali previste e infine, in caso di inerzia e manifesta insolvenza, vi è la segnalazione presso il pubblico ministero per procedere con la liquidazione giudiziale.
I controlli
Il nuovo decreto prevede un sistema di controllo e segnalazione interno all’impresa e l’obbligo di segnalazione esterno da parte dell’Agenzia delle Entrate e INPS. Il pilastro delle misure di allerta è il sistema interno in quanto si sono molto alzate le soglie che determinano l’obbligo di segnalazione esterna da parte dei creditori qualificati.
Nella prospettiva interna è stabilito con il nuovo articolo 2086 del cc, “il dovere dell’imprenditore, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Sindaci e revisori
All’obbligo degli amministratori fa seguito l’obbligo dei sindaci, ma anche dei revisori, di verificare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato al rilevamento tempestivo della crisi e che sussista l’equilibrio economico finanziario e di segnalare immediatamente agli amministratori i segnali di crisi. L’art 13 individua come indicatori di crisi la non sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare, l’incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi sei mesi o ritardi nei pagamenti significativi e reiterati.
La segnalazione
In presenza di indici di crisi l’organo di controllo deve procedere alla segnalazione agli amministratori assegnando un termine non superiore ai 30 giorni per riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di risposta inadeguata o di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie i sindaci devono senza indugio informare l’OCRI. I sindaci sono spronati ad adempiere al loro obbligo in quanto in caso di inerzia rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti dalla prosecuzione delle attività senza le doverose iniziative e possono incorrere in responsabilità penali.
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